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| DIRITTO DI LAVORO: AVVOCATO E ASSISTENZA LEGALE
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Diritto del lavoro e controversie del lavoro |
Il diritto del lavoro ha come materia principale la responsabilità di disciplinare il rapporto di lavoro in generale, e riguarda la regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, relazioni sindacali e assicurazioni sociali e previdenziali.
Tra le varie controversie di lavoro, più spesso si sente parlare di mobbing e impugnazione di licenziamento.
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Mobbing |
Il mobbing è, un insieme di comportamenti umilianti e/o offensivi, prolungati nel tempo, manifestati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore. Questi atteggiamenti, presi singolarmente, spesso non sono di per sé illegittimi, né considerati reato. Tuttavia, considerato il lungo periodo e il persistere di atteggiamenti lesivi della dignità professionale e spesso anche personale del lavoratore, producono un danno forte alla “vittima” che spesso si rispecchia anche sulla sua salute e esistenza in generale. L’attività di mobbing ha spesso come scopo principale l’espulsione del lavoratore dall’azienda, nelle situazioni in cui non è possibile procedere a un licenziamento.
Tutte queste situazioni sono spesso difficili da tradurre in "prove certe" da utilizzare in un eventuale processo perciò è anche difficile dimostrare la situazione di aggressione. E’ sempre utile tenere la documentazione varia (mail, circolari, altre prove di atteggiamento di “demansionamento” da parte dei superiori ecc) e sottoporlo a un esame accurato del legale che a sua volta deciderà quali prove sono utili e legittime per il processo davanti al Giudice.
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Tipi di mobbing |
Esistono vari tipi di mobbing, da quello verticale (da un superiore nei confronti di un subordinato o viceversa da parte di un gruppo di dipendenti nei confronti di un superiore), orizzontale (tra i colleghi di pari grado), collettivo (rivolto a gruppi numerosi di dipendenti o dirigenti, spesso con lo scopo di ridurre il personale di grande numero) ecc….
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Impugnazione del licenziamento |
Ogni licenziamento senza giusta causa, o anche senza rispetto della prescritta procedura, può essere impugnato. L'impugnazione del licenziamento viene proposta dal lavoratore personalmente, ovvero dal sindacato cui questi è iscritto o da un legale munito di procura speciale. Per impugnare il licenziamento è sufficiente qualsiasi atto scritto (di norma una lettera) con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro la sua intenzione di contestare la legittimità del licenziamento.
L’impugnazione del provvedimento espulsivo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del licenziamento.
Impugnato per tempo il licenziamento, il lavoratore ha cinque anni di tempo per iniziare la causa contro il datore di lavoro, cioè per impugnare il licenziamento anche giudizialmente, con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro. Sotto il profilo procedurale, trovano applicazione le norme sul processo del lavoro, compresa la necessità di dar corso al tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale o amministrativa.
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